Modello TFR3

Il decreto interministeriale del 4 settembre 2026, pubblicato l’8 settembre 2026, ha approvato il modello TFR3 definitivo per la destinazione del Trattamento di Fine Rapporto, sostituendo i fac-simile provvisori utilizzati nella fase transitoria. Il provvedimento recepisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 per i lavoratori del settore privato assunti dal 1° luglio 2026. Per i lavoratori di prima assunzione è previsto il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare. Il modello TFR3 consente di formalizzare la scelta sulla destinazione del TFR e di individuare la posizione previdenziale del lavoratore. Raccoglie inoltre la dichiarazione di ricezione delle informazioni previste dalla normativa, comprese quelle relative alla forma pensionistica, alle facoltà esercitabili entro 60 giorni e alle modalità di destinazione del TFR. La compilazione varia in base alla situazione del lavoratore: occorre distinguere chi viene assunto per la prima volta da chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro subordinato nel settore privato.

PRIMA ASSUNZIONE

Per lavoratore di prima assunzione si intende chi viene assunto per la prima volta come lavoratore dipendente dal 1° luglio 2026. Sono esclusi il pubblico impiego e i lavoratori domestici. In questi casi opera l’adesione automatica alla forma pensionistica complementare individuata dagli accordi o contratti collettivi applicabili. Se sono previste più forme pensionistiche collettive, occorre verificare l’eventuale presenza di uno specifico accordo aziendale. In sua assenza, il TFR viene destinato alla forma alla quale risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda. L’adesione automatica comporta il conferimento del TFR e il versamento della contribuzione prevista dagli accordi o contratti collettivi, compresi i contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, salvo i casi previsti dalla normativa. Entro 60 giorni dalla prima assunzione, il lavoratore può:

– rinunciare all’adesione automatica e mantenere il TFR secondo l’articolo 2120 del Codice Civile;

– conferire il TFR a una diversa forma di previdenza complementare;

– mantenere la forma pensionistica prevista per l’adesione automatica, indicando, quando consentito, una percentuale di TFR diversa dal 100%;

– esercitare, quando ricorrono i requisiti previsti, la facoltà di non versare il contributo a proprio carico.

In caso di adesione automatica, la contribuzione decorre dalla data della prima assunzione. Il datore di lavoro deve quindi provvedere agli adempimenti verso la forma pensionistica e ai relativi versamenti.

NUOVA ASSUNZIONE CON PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO

Il modello disciplina anche i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026 che abbiano già avuto precedenti rapporti di lavoro subordinato. Occorre verificare se il lavoratore sia già iscritto a una forma di previdenza complementare alimentata con tutto o parte del TFR. Se tale adesione non esiste, non si applica l’adesione automatica. Il TFR maturando continua a essere regolato dall’articolo 2120 del Codice Civile e, quando ne ricorrono i presupposti, versato al Fondo di Tesoreria INPS. Se invece il lavoratore possiede già una forma pensionistica complementare alimentata con tutto o parte del TFR, dispone di 60 giorni dalla nuova assunzione per indicare a quale forma destinare il TFR maturando. In assenza di una scelta entro il termine previsto, trova applicazione l’adesione automatica secondo le regole dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005.

OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore le informazioni previste dalla normativa, acquisire e conservare il modello TFR3 e rilasciarne copia al dipendente. Restano fermi gli obblighi informativi previsti dall’articolo 8, commi 8 e 9-bis, del D.Lgs. n. 252/2005. Nei casi di adesione automatica, il datore di lavoro deve comunicare l’adesione alla forma pensionistica complementare e procedere ai relativi versamenti, tenendo conto delle somme dovute dalla data della prima assunzione.

OPZIONI DI COMPILAZIONE – SEZIONE 1 – LAVORATORE DI PRIMA ASSUNZIONE

Il lavoratore può esercitare entro 60 giorni le diverse facoltà previste dal modello TFR3. Può confermare il conferimento del TFR alla forma prevista per l’adesione automatica oppure, quando consentito, indicare una percentuale inferiore al 100%. Può inoltre scegliere una diversa forma di previdenza complementare oppure rinunciare all’adesione e mantenere il TFR secondo l’articolo 2120 del Codice Civile. Quando ricorre il requisito previsto dalla normativa, può anche dichiarare di non voler versare il contributo a proprio carico.

OPZIONI DI COMPILAZIONE – SEZIONE 2 – LAVORATORE NON DI PRIMA ASSUNZIONE

Per il lavoratore già iscritto alla previdenza complementare con conferimento di tutto o parte del TFR, il modello consente di indicare la forma pensionistica destinataria del TFR maturando. Può essere scelta la forma prevista dalla disciplina dell’adesione automatica oppure un’altra forma pensionistica complementare, indicando denominazione e percentuale di TFR da conferire. Quando ricorrono i requisiti previsti, è possibile non versare il contributo a carico del lavoratore. Per i lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria anteriormente al 29 aprile 1993 resta applicabile la disciplina specifica prevista dalla normativa. Quando gli accordi o contratti collettivi non prevedono la destinazione del TFR alla previdenza complementare, il modello contempla la possibilità di conferire una quota minima del 50%.  Completata la scelta, il lavoratore deve dichiarare di aver compreso le conseguenze delle dichiarazioni rese e di aver ricevuto l’informativa prevista. Infine, deve apporre data e firma. La parte conclusiva è riservata al datore di lavoro, che attesta di aver fornito l’informativa, acquisito e conservato la dichiarazione e rilasciato copia al lavoratore.