Scadenze fiscali 2025

prima scadenza: 30 giugno 2025

Scadenze fiscali 2025

I versamenti del saldo delle imposte relative al 2024 e del primo acconto dovuto per il 2025 devono essere effettuati secondo uno scadenzario ben preciso, non solo per l’IRPEF ma più in generale per tutte le imposte legate alla dichiarazione dei redditi. Si pensi alla cedolare secca, calcolata in dichiarazione, ma anche all’imposta sostitutiva dovuta dai forfettari o all’IRES.

La prima scadenza da segnare in calendario è quella del 30 giugno 2025: questo il termine per versare l’importo complessivamente dovuto a titolo di saldo e primo acconto, o la prima delle rate previste. Seguirà la scadenza del 31 luglio 2025, termine per versare le imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi con maggiorazione dello 0,40 per cento.

I soggetti che devono applicare gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e i soggetti che rientrano nel regime forfetario effettuano un unico versamento entro il 1° dicembre 2025 se l’importo totale dovuto non supera 258 euro; l’acconto in due rate di pari importo entro  il 21 luglio e 1° dicembre 2025.

Tutti i contribuenti hanno la possibilità di pagare a rate il saldo e il primo acconto delle imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi. Ma attenzione: la rateizzazione ha delle regole precise. Come previsto dall’articolo 20, comma 1, D.lgs. 241/1997, il pagamento rateale deve completarsi entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. Non è possibile andare oltre. Sulle rate successive alla prima si applicano interessi dello 0,33% mensile, calcolati in misura forfettaria indipendentemente dal giorno esatto del versamento.

Per effetto delle modifiche introdotte nell’ambito della riforma fiscale dal decreto legislativo n. 1/2024, le scadenze previste per dipendenti, pensionati e partite IVA sono le stesse e al piano di versamenti si è aggiunta un’ulteriore data utile. In particolare, l’art. 8 decreto legislativo n. 1/2024 è intervenuto sulle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 241/1997, prevedendo:

– il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di secondo acconto;

– l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima, unificando pertanto le scadenze per partite IVA, dipendenti e pensionati.

 

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