I tre contributi a fondo perduto del decreto sostegni-bis

vademecum contributo fondo perduto

Il decreto legge n. 73/2021 (cosiddetto decreto “Sostegni bis”) ha introdotto all’articolo 1 tre nuovi contributi a fondo perduto destinati a sostenere le attività economiche più colpite dal perdurare dell’emergenza da Coronavirus. Per tutti i nuovi contributi, la platea dei possibili beneficiari è costituita dai soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

Sono tre i nuovi contributi a fondo perduto a favore dei contribuenti Iva danneggiati dal perdurare dell’emergenza epidemiologica, introdotti dal Dl n. 73/2021 (il “Sostegni-bis”): i contributi “Sostegni-bis automatico”, “Sostegni-bis per le attività stagionali” e “Sostegni-bis perequativo”.

Il primo contributo a fondo perduto, di seguito denominato “contributo Sostegni bis automatico”, è riconosciuto ai soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del decreto legge n. 41/2021 (denominato “contributo Sostegni”).

Il secondo contributo a fondo perduto, di seguito denominato “contributo Sostegni bis attività stagionali”, è alternativo al contributo Sostegni bis automatico e viene riconosciuto, a seguito di presentazione di istanza.

Il terzo contributo a fondo perduto, di seguito denominato “contributo Sostegni bis perequativo”, è commisurato alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo all’anno di imposta 2020 rispetto a quello relativo all’anno di imposta 2019. Il contributo spettante viene riconosciuto al netto dei contributi a fondo perduto già ottenuti dal richiedente durante l’intero periodo di emergenza da Coronavirus, a partire dal contributo del decreto Rilancio.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un vademecum illustra la disposizione normativa, le regole operative e le varie situazioni in cui il contribuente può venirsi a trovare rispetto al precedente contributo a fondo perduto “Sostegni”.

È possibile scaricare la pubblicazione nella sezione pubblicazione dei sito web dello Studio De Marco oppure cliccando qui.

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