Imposta di bollo e fatture principali novità

Imposta di bollo - Principali novità

L’imposta di bollo, come noto, è dovuta sulle fatture sia elettroniche che cartacee di importo superiore ad € 77,47 e relative ad operazioni per le quali non è addebitata l’IVA, in applicazione del principio di alternatività tra l’imposta di bollo e l’IVA (ex articolo 6 della tabella allegata al D.P.R. 642/1972) scontano l’imposta di bollo nella misura fissa di 2 euro (ex art. art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/72).

Sulle fatture con importi inferiori a € 77,47 la marca da bollo non va mai applicata. Se in fattura sono presenti contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77,47.

L’imposta di bollo, nel caso di fattura emessa in modalità analogica, viene assolta mediante apposizione di marca da bollo oppure – su base volontaria – in modalità virtuale. Sulle fatture emesse in modalità elettronica, per la loro natura dematerializzata, l’imposta di bollo viene assolta sempre in modalità virtuale.

L’imposta di bollo è dovuta nella misura fissa di € 2,00 per i documenti di seguito indicati:

– fatture, note, conti e simili, documenti recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati anche tramite terzi;

– ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniari

relativi ad operazioni:

– escluse IVA ex articolo 15 D.P.R. 633/72 (anticipazioni, interessi moratori, …);

– esenti IVA ai sensi dell’articolo 10 D.P.R. 633/72;

– fuori campo IVA ex art 2, 3, 4 e 5 D.P.R. 633/72 (mancanza di presupposto soggettivo o oggettivo), ivi comprese quelle emesse da contribuenti in regime di vantaggio e forfettari, ed ex art. 7 e seguenti D.P.R. 633/72 (mancanza del presupposto territoriale);

– non imponibili: servizi internazionali (articolo 9 D.P.R. 633/72), servizi connessi agli scambi internazionali, operazioni assimilate alle esportazioni;

– cessioni ad esportatori abituali (ovvero a seguito di presentazione di dichiarazione di intento).

Con il presente aggiornamento lo Studio De Marco ha inteso offrire alla Clientela nell’ambito dei propri servizi professionali un proprio contributo nell’ambito dell’imposta di bollo.

La Legge di Bilancio 2021 ha infatti introdotto alcune novità in materia relative alle scadenze di versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche, nonché le modalità di integrazione e comunicazione al contribuente dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per ciascun trimestre esplicate nella nostra instant brochure.

È possibile scaricare gratuitamente l’informativa sulle novità introdotte con il decreto Ristori quater cliccando qui.