INCENTIVI E DISINCENTIVI PER L’ACQUISTO DI AUTOVETTURE

La legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018) ai commi da 1031 a 1047 e ai commi da 1057 a 1064 dell’unico articolo introduce una serie di incentivi e disincentivi per l’acquisto di autovetture, rispettivamente, a bassa o ad alta emissione di CO2. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 32/E/2019 dello scorso 28 febbraio è intervenuta su queste novità della Legge di Bilancio per il 2019 chiarendo i punti salienti in merito ai seguenti provvedimenti:

–  incentivi per l’acquisto di autovetture nuove con basse emissioni di CO2 e nuova detrazione fiscale, ai fini IRPEF/IRES, per l’acquisto e la posa in opera di colonnine di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica (art. 1, commi da 1031 a 1042 Legge n. 145/2018);

–  disincentivi per l’acquisto di autovetture con alte emissioni di CO2 (art. 1, commi da 1057 a 1064, Legge n. 145/2018);

–  incentivi alla rottamazione per l’acquisto di motoveicoli non inquinanti (art. 1, commi da 1057 a 1064, Legge n. 145/2018).

In riferimento alla prima misura incentivante, riguardante l’acquisto di autovetture a basse emissioni di CO2, la citata risoluzione ricorda che le disposizioni prevedono un contributo, riconosciuto all’acquirente del veicolo sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto; successivamente le imprese costruttrici o importatrici rimborseranno gli importi dei contributi al venditore, recuperando poi detto importo quale credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 in modalità telematica. Si sottolinea, a tal proposito, che il contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo soltanto in caso di acquisto, anche in locazione finanziaria, e immatricolazione in Italia, dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, caratterizzato da basse emissioni inquinanti di CO2, inferiore a 70 g/km, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore ed Euro 50.000 (IVA esclusa). Il contributo è compreso tra i 1.500 e i 6.000 euro ed è così differenziato:

–  Ecobonus auto 2019 con rottamazione, contributo fino a 6.000 euro: per chi acquista una nuova auto elettrica o ibrida con emissioni di CO2 da 0 a 20 g/km e rottama un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4;

–  Ecobonus auto 2019 con rottamazione, contributo fino a 2.500 euro: per chi acquista un’auto elettrica o ibrida con emissioni da 21 a 70 g/km e rottama un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4.

In riferimento alla seconda misura incentivante, ossia la detrazione fiscale, ai fini IRPEF/IRES, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica (art. 1, comma 1039, Legge n. 145/2018), L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione suddetta ha chiarito che la detrazione compete esclusivamente per le infrastrutture di ricarica non accessibili al pubblico (ad esempio un punto di ricarica installato in un edificio residenziale o in una pertinenza dell’edificio stesso) e spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

In relazione, invece, al cosiddetto malus ecologico, la c.d. “Ecotassa”, ovvero la nuova imposta, prevista a carico di chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2  superiori a 160 CO2 g/km, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’imposta è introdotta dal 1 marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, è parametrata alla quantità di grammi di CO2 emessi per chilometro e deve essere versata dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente entro il giorno di immatricolazione del veicolo.

Da ultimo l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 32/E/2019 ricorda che è prevista un’ulteriore misura incentivante (Art. 1, commi da 1057 a 1064, Legge n. 145/2018) per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi e la contestuale consegna per la rottamazione del veicolo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2. Quest’ultima agevolazione ricalca, in larga misura, quella prevista per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni di CO2, e prevede un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro per coloro che acquistano un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11kW, delle categorie L1 e L3 e consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie, di cui siano proprietari o utilizzatori, delle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

Lo Studio De Marco con i suoi professionisti è a disposizione per ulteriori chiarimenti in relazione alla rilevante novità fiscale illustrata con la presente.