LEZIONI PRIVATE – IMPOSTA SOSTITUTIVA

La legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018) ai commi da 13 a 16 dell’unico articolo prevede dal 1/1/2019 che ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali con aliquota al 15%.

L’imposta sostitutiva (flat tax) deve essere versata entro il termine stabilito per il pagamento dell’Irpef, la cui disciplina, peraltro, si applica anche per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi, e il contenzioso.

È fatta comunque salva la possibilità di optare per l’applicazione dell’IRPEF nei modi ordinari.

I docenti dipendenti pubblici che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato (fermo restando quanto previsto dal Testo unico sul pubblico impiego in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi – articolo 53, D.Lgs. 165/2001) devono comunicare all’amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra-professionale didattica per consentire la verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.

Si ricorda che il Testo unico in materia di istruzione stabilisce che al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Peraltro, i docenti che svolgono lezioni private devono informare il dirigente scolastico, al quale va altresì comunicato il nome degli studenti e la loro provenienza. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il dirigente scolastico può vietare lo svolgimento di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto (articolo 508, D.Lgs. 297/1994).

Con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di attuazione del nuovo regime.